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ASSEGNO MENSILE INVALIDITA' CIVILE messaggio Inps n°3495 del 14/10/2021

A decorrere dal 14/10/2021, l'assegno mensile di Invalidità Civile previsto dall'art.13 della legge 118/1971, sarà liquidato dall'Inps, solo in presenza di inattività lavorativa del beneficio.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.

Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.


Lo Staff

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