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ASSEGNO UNICO

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge recante l'istituzione dell'assegno unico e universale e la successiva circolare operativa da parte dell'INPS, di seguito si elencano le prime indicazioni operative fornite dall'Istituto Previdenziale:

Per il solo anno 2022 il pagamento dell'assegno unico decorre dal mese di marzo, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 resta in vigore il pagamento dell'ANF. Dal prossimo anno il beneficio economico sarà liquidato su base mensile, nel periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo.

Il beneficio economico è erogato secondo il parametro del "livello di povertà" individuato dall'ISEE. L'importo massimo è riconosciuto con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e decresce con l'aumento del valore fino a raggiungere l'importo minimo con iSEE pari o superiore a 40.000 euro. La richiesta di AU puo' essere proposta anche in assenza di dichiarazione ISEE, in tal caso sarà liquidato l'importo minino previsto dalla tabella.

La procedura informatica per la presentazione delle Istanze sarà attiva nei primi giorni di gennaio. Si consiglia di presentare la richiesta di AU in presenza di dichiarazione ISEE acquisita riducendo in tal modo i tempi di liquidazione della prestazione.

Relativamente all'anno 2022, sulle richieste presentate entro il 30 giugno e, con ISEE abbinato a tale data, saranno liquidati i benefici economici con decorrenza MARZO.

Le domande presentate entro il 28 febbraio saranno liquidate nel mese di marzo. I pagamenti saranno calendarizzati due volte al mese.

In presenza di nuclei familiari con genitori separati e/o divorziati, non è necessaria nessuna preventiva autorizzazione a beneficiare del trattamento. Ai fine del calcolo del beneficio e, delle relative maggiorazioni deve essere utilizzato l'lSEE del nucleo familiare convivente con il figlio.

La prestazione è liquidata al 100% al richiedente in presenza di genitori coniugati, genitori naturali e in nuclei familiari con un solo genitore. E' liquidata al 50% ( o in misura diversa in presenza di accordo legittimo) in presenza di genitori divorziati e/o separati. Analogamente all'assegno temporaneo anche per l'assegno unico in presenza di genitori con affido condiviso è necessario indicare i dati dell'altro genitore. In assenza la domanda sarà posta nello stato di "evidenza al cittadino" fino a quando il genitore non richiedente non la completi con l'indicazione dei propri dati.

L'Assegno Unico Universale riguarda solo i figli pertanto continueranno ad essere in vigore le prestazioni per ANF e Detrazioni Fiscali per gli altri soggetti individuati dalla normativa in vigore, ( ANF per il Coniuge).

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