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BONUS BABY-SITTING

Messaggio n. 101

OGGETTO: Bonus per servizi di baby-sitting. Proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia 1.


Premessa Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”), come modificati dall’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto Rilancio”), hanno previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche. Al riguardo, con le circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giungo 2020, sono state fornite, tra le altre, indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno, nonché sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. Termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento delle prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia Tenuto conto che i termini per la presentazione delle domande del bonus in argomento sono scaduti il 31 agosto 2020 e che le Strutture territoriali dell’Istituto sono attualmente impegnate nelle lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria, si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda regolarmente presentata, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura: direttamente, con l’utilizzo delle credenziali personali; avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale, che gestisce, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; tramite Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni. All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN. Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center Multicanalemessi a disposizione dall’INPS). Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione. Come già precisato, potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, sino al termine sopra indicato del 31 agosto 2020. Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107/2017. Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021. Il termine per l’inserimento delle prestazioni nella relativa piattaforma viene, pertanto, allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse, disciplinato dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, successivamente abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. Per approfondimenti su tale ultima misura, si rinvia alla circolare n. 153 del 22 dicembre 2020. Al fine di garantire il rispetto della tempistica sopra indicata, le Strutture territoriali avranno cura di definire le lavorazioni delle istanze residue per le quali è in via di completamento l’istruttoria entro e non oltre il 12 febbraio 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la suddetta data del 28 febbraio 2021.

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