CIRCOLARE INPS N°61 Disciplina del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22
L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza (di seguito, anche Rem), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).
Il decreto-legge n. 41/2021 ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020.
In primo luogo, sono state previste alcune modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (cfr. l’articolo 12, comma 1, e il paragrafo 3 della presente circolare).
In secondo luogo, è stata individuata una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cfr. l’articolo 12, comma 2, e il paragrafo 4 della presente circolare).
Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.
Rem di cui all’articolo 12, comma 1.
Requisiti In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
3.1 I requisiti di residenza
Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.
3.2 I requisiti economici
I requisiti economici, di seguito dettagliati, sono relativi all’intero nucleo familiare.
Si ricorda che il nucleo familiare è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.
Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.
Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.
Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021.
Per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.
La scala di equivalenza (cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.
Per i soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (cfr. l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013).
Rem di cui all’articolo 12, comma 2. Requisiti Possono ottenere il Rem anche i richiedenti che, pur non avendo i requisiti previsti per il Rem di cui al comma 1, hanno terminato di ricevere le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e sono in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge.
Si precisa che, al fine del diritto al beneficio in trattazione, la NASpI e la DIS-COLL devono essere interamente godute e devono essere terminate (si fa riferimento al criterio di competenza temporale) all’interno del periodo 1° luglio 2020 - 28 febbraio 2021. Non soddisfa, pertanto, il requisito:
- chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;
- chi ha chiesto e ottenuto l’anticipazione in unica rata per l’avvio di lavoro autonomo o attività d'impresa.
Si ricorda che, nel caso in cui la domanda venga presentata dal soggetto che abbia beneficiato di NASpI o DIS-COLL, è necessario indicare un IBAN intestato allo stesso richiedente.
4.1 I requisiti di residenza
Per il diritto al beneficio, il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Anche in questo caso, la norma non prevede una durata minima di permanenza.
4.2 I requisiti economici
Ai fini del riconoscimento del beneficio, occorre che, al momento della presentazione della domanda, sia presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
4.3 I requisiti di compatibilità
Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, non è compatibile, nelle modalità e nei limiti di seguito descritti, con:
- le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021, di cui al seguente paragrafo A);
- le prestazioni pensionistiche di cui al seguente paragrafo B);
- i rapporti di lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative, nei limiti precisati nel seguente paragrafo C);
- il Reddito e la Pensione di cittadinanza di cui al seguente paragrafo D);
- il Rem di cui all’articolo 12, comma 1.
A) Le ulteriori indennità COVID-19
Il Rem è incompatibile con la percezione delle indennità indicate nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021.
Per l’enumerazione di tali indennità si rinvia al precedente paragrafo 3.3, lettera A), precisando tuttavia che per il diritto al beneficio di cui al comma 2 il controllo di compatibilità viene effettuato esclusivamente sul membro del nucleo che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento, a nulla rilevando la situazione degli eventuali altri membri del nucleo.
B) Le prestazioni pensionistiche
Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, è incompatibile con i trattamenti pensionistici, così come dettagliati nel precedente paragrafo 3.3, lettera B). Anche in questo caso, il controllo di compatibilità viene effettuato esclusivamente sul membro del nucleo che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento. Tuttavia, la norma prevede che tale incompatibilità sia verificata al momento dell’entrata in vigore del decreto–legge n. 41/2021, quindi alla data del 23 marzo 2021.
C) I rapporti di lavoro dipendente e le collaborazioni coordinate e continuative
Il Rem di cui all’articolo 12, comma 2, è incompatibile con la titolarità, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015), ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La verifica di tale requisito deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento. Ai fini della verifica rileva esclusivamente la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente e/o della collaborazione coordinata e continuativa e non anche il reddito che dallo stesso scaturisca.
D) Il Reddito e la Pensione di cittadinanza
Non ha diritto al Rem chi, pur avendo terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento, è in un nucleo familiare che risulta già percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza ovvero delle misure aventi finalità analoghe, di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019.
6. La concessione del beneficio
In caso di accoglimento, il Rem previsto dall’articolo 12 (sia comma 1 che comma 2) è erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021 (cfr. l’articolo 12, comma 1, del decreto).
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di respinta, l’Istituto rende disponibili le motivazioni del mancato accoglimento dell’istanza.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Si precisa che il Rem verrà pagato con bonifico domiciliato presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui:
- l’Iban indicato in domanda non è corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente;
- le coordinate bancarie sono formulate in modo errato.
In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento. Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento attestante il codice fiscale.
Qualora nel medesimo nucleo, oltre al richiedente siano presenti più soggetti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, comma 2, il diritto al beneficio attiene a tutti gli ex percettori di indennità di disoccupazione del nucleo.
In tal caso, si procederà al versamento di quanto dovuto sull’IBAN dichiarato nel modello di domanda solo per quanto spettante al richiedente, mentre per le somme riferite agli altri componenti verranno date dettagliate istruzioni con uno specifico messaggio rivolto alle Strutture territoriali competenti.