CIRCOLARE N°58 BONUS BABY SITTING D.L.13/03/2021
Dispone per il 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione SARS COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La norma prevede nuove tutele in materia di lavoro agile (comma 1), congedi per i genitori (commi 2 e 5) e l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting (comma 6), nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
L’articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.
Il bonus per servizi di baby-sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.
Incompatibilità del bonus
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 30/2021, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, non è possibile richiederne l’annullamento.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.