CIRCOLARE N°63 CONGEDO PARENTALE 2021
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
1. Platea dei destinatari del Congedo 2021 per genitori
La novella legislativa prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono, pertanto, esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.
2. Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 non potrà essere più fruito;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
3. Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età.
Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2, oltre al seguente requisito:
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
In base a quanto previsto specificamente dal citato decreto-legge n. 30/2021, per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.
Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti 1), 2) e 3) della lettera e) del paragrafo precedente, anche in presenza della seguente condizione:
- chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
4. Durata e indennizzo del congedo
Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.
Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.
A tal fine, il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 10.
Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del Congedo 2021 per genitori, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.
Il Congedo 2021 per genitori può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra declarate, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
5. Situazioni di compatibilità del congedo
Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il Congedo 2021 per genitori con figli infetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) Malattia
In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
b) Maternità/Paternità
In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
c) Ferie
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
d) Soggetti “fragili”
La fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
È possibile fruire del Congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
f) Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.
h) Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)
Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore).
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
i) Congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/2020, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).
Il congedo di cui trattasi è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.
6. Situazioni di incompatibilità del congedo
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.
Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
a) Congedo 2021 per genitori
Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
c) Congedo parentale
Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
d) Riposi giornalieri della madre o del padre
La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021 per genitori.
L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021 per genitori.
f) Lavoro agile
È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio.
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
g) Part-time e lavoro intermittente
La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.
7. Compatibilità del congedo con il bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia
Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, la possibilità di scegliere, per i figli conviventi minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, appartenenti alle categorie sopra richiamate, che possono accedere anche ai predetti bonus, si precisa che non risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell’ambito della stessa settimana. Conseguentemente, ove si verificasse tale situazione, se la domanda di bonus risulta presentata cronologicamente prima di quella del congedo di cui trattasi, quest’ultima sarà respinta.
La stessa regola opera tra i due genitori che si alternano nella fruizione di congedo e bonus per la cura dei figli.
La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è, invece, possibile nel caso in cui il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.