CIRCOLARE N°65 Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021.
La disposizione di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto Sostegni, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata in calce al presente paragrafo.
Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva di cui trattasi, la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede altresì che detti lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale 1° gennaio 2019 - 23 marzo 2021 e che non siano, alla medesima data del 23 marzo 2021, titolari di trattamento pensionistico diretto né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.
assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda
Tabella codici ATECO (la tabella riporta i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità)
TURISMO
CSC 70501
Alberghi (ATECO 55.10.00): a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; b. cottage senza servizi di pulizia.
CSC
50102
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC
70501
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).
Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): a.case dello studente; b.pensionati per studenti e lavoratori; c.altre infrastrutture n.c.a.
CSC
70502
70709
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): aattività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; b.attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; b.preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): a.ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC
70502
70709
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
bar;
pub;
birrerie;
caffetterie;
enoteche.
CSC
41601
70503
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504
40405
40407
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
70504
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
CSC 70401
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): a.attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b.attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): a.attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC
40404
70705
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
preparazione di pasti da portar via “take-away”;
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica.
RIFLESSIONE:
TUTTI I LAVORATORI APPARTENENTI AI SETTORI SOPRA ELENCATI E CON DICITURA STAGIONALE NEL CONTRATTO PER IL PERIODO DI TEMPO 01/01/2019 AL 23/03/2021 POSSONO ACCEDERE AL BONUS DI 2400,00 EURO.
2.Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
L’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 41 del 2021 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del citato decreto Sostegni, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, è necessario inoltre che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Per tali categorie si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.
3.Lavoratori intermittenti
Il medesimo articolo 10, comma 3, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 2.400 euro che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 10 del decreto Sostegni prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
4.Lavoratori autonomi occasionali
La disposizione di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto Sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.
Inoltre, la norma sopra richiamata prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
5.Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 10, comma 3, alla lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro e che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla data del 23 marzo 2021. Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che, ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
6. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 10, comma 5, del decreto Sostegni prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b), e c) del medesimo comma 5 dell’articolo 10.i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021 né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021. Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, considerato che l’indennità è rivolta alla categoria di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità.
Per l’individuazione, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, dei CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia alla “Tabella codici ATECO”.
7.Lavoratori dello spettacolo
Il richiamato articolo 10, al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno trenta contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, che non siano titolari alla predetta data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai sensi del medesimo articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41 del 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.