Circolare n° 93 ASSEGNO UNICO
Requisiti e ambito di applicazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153” (lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente).
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affido condiviso dei minori.
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.
Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ex lege n. 184 del 1983).
3. Misura dell’Assegno temporaneo
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e riportata in allegato anche alla presente circolare (Allegato n. 1), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
In dettaglio, nella tabella:
si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
A titolo esemplificativo, sulla base delle tabelle allegate al decreto-legge n. 79 del 2021, l’importo mensile dell’Assegno temporaneo, tenuto conto del numero di figli minori presenti nel nucleo familiare sarà corrisposto con i seguenti importi:
1) nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];
2) nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 201 euro (100,5 x 2);
3) nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’importo spettante è pari a 189,6 [(44,8x2) + 100].
4. Compatibilità dell’Assegno temporaneo
L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc);Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.
1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
2) assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3) premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
5) detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
6) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.
5. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento
la domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematicaall’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall’INPS.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal decreto-legge n. 79 del 2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace. n caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.
Vi comunichiamo che da domani saremo attivi per presentare la domanda, visto l'afflusso di persone vi chiediamo cortesemente di chiamare per prenotare un appuntamento per poter presentare le domande.
Lo Staff