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Decreto AGOSTO

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020 , n. 104 .

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.


Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1.

Art. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

In via eccezionale, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 -quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020

Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione.

Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

L’esonero di cui all’articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio,

Art. 10. Indennità lavoratori marittimi

Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici

Art. 22. Fondo per la formazione personale delle casalinghe

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all’incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte all’Assicurazione obbligatoria, di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Art. 27. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 ?

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

Art. 30. Incentivi in favore del personale sanitario

Art. 32. Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021

Art. 37. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 38. Misure per garantire l’impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana

Art. 46. Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

Art. 50. Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale

Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa.

Art. 62. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

«1 -bis . In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019,

Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico

Art. 78. Esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

Art. 83. Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale

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