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Decreto-legge 14 agosto 2020. Indennità COVID-19

1. Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali


La disposizione prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.


La medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è riconosciuta, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, anche a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella di seguito riportata.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decretolegge n. 104 del 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano, inoltre, titolari di indennità di disoccupazione NASPI.


2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 2 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori individuate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo 9, comma 2, come di seguito specificato.


2.1 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 3 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).


2.2 Lavoratori intermittenti

Il medesimo articolo 9, comma 2, alla lettera b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 1.000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.


2.3 Lavoratori autonomi occasionali

La disposizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, la richiamata disposizione normativa prevede che detti lavoratori - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 - siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.


Inoltre, la norma in commento prevede che i suddetti lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020. Anche per tale categoria di lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all’indennità gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).


2.4 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio


L’articolo 9, comma 2, alla lettera d), infine, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro anche a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Anche per i suddetti lavoratori incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi - gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).


3. Lavoratori dello spettacolo

Il citato articolo 9, al comma 4 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possiedono i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito anche decreto Cura Italia). In particolare, stante la previsione di cui al citato articolo 38, possono accedere all’indennità onnicomprensiva i lavoratori, come sopra individuati, che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decretolegge n. 104 del 2020 (cfr. il successivo paragrafo 8). Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i lavoratori di cui sopra non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data del 15 agosto 2020. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, la medesima indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Detta indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata dall’INPS - secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. In analogia a quanto previsto per l’accesso alle indennità COVID-19 di cui al decreto Cura Italia e al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), nonché alle altre indennità onnicomprensive di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, anche per l’accesso all’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo - con sette contributi giornalieri versati nell’anno 2019 ed un reddito, per lo stesso anno, non superiore ai 35.000 euro – i lavoratori interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né titolari di rapporto di lavoro dipendente


4. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, infine, un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere cumulativamente i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 9, comma 5. In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari - nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Inoltre, unitamente al requisito di cui sopra, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Infine, per il riconoscimento dell’indennità, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8), né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.


5. Indennità a favore dei lavoratori marittimi

L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856. Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856 del 1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17. In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che i lavoratori, come sopra individuati, devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro di cui al precedente capoverso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nel medesimo arco temporale. Inoltre, per l’accesso all’indennità di cui trattasi, l’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che i predetti lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge medesimo - non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).


6. Presentazione delle domande

Tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 – qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia – non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020. Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva di cui trattasi verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 - secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia. I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020. I lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 – non essendo stati destinatari di analoga indennità COVID-19 per la categoria di appartenenza – sono tenuti, invece, a presentare la domanda per l’accesso all’indennità di cui al medesimo articolo 10 del decreto-legge in argomento, secondo le modalità di seguito specificate.


I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

• PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito. Le tipologie di indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.






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