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Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami Ind.covid. 19

1. PREMESSA

L’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione di un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore delle seguenti categorie:

1. lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

2. lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

3. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

4. lavoratori intermittenti;

5. lavoratori autonomi occasionali;

6. lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

7. lavoratori dello spettacolo;

8. lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva in favore dei suddetti lavoratori, alla quale, pertanto, si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

[Facciamo presente che la voce “esiti” che riporta il messaggio Inps attivo da Maggio 2020 non ha mai funzionato. Siamo stati costretti a chiamare le varie Sedi Territoriali per avere chiarimenti in merito agli esiti di rigetto delle domande]

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

[Ci corre l’obbligo puntualizzare che tutte le domande chiamate Ind.Covid 19 uscite con i vari DPCM dall’anno 2020 sono state in un primo momento gestite dalla Sede Inps Centrale (Roma) e successivamente le sedi Territoriali Inps sono state costrette a fronteggiare tutte le richieste di riesame presentate dai vari Enti di Patronati per tutte le domande respinte ancora oggi molti di Voi attendono notizie in merito ai riesami presentati. Quindi è normale che tutte le nuove domande respinte saremo costretti a presentare i riesami nelle sedi territoriali mettendoli nuovamente in difficoltà nell’esitare i riesami.]

Si precisa che l’istruttoria automatizzata prevede la concessione dell’indennità, come proroga, per i beneficiari dell’indennità del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tuttavia, tale proroga automatizzata non è stata possibile nei casi in cui l’indennità fosse stata accolta a seguito di riesame da parte delle Strutture territoriali competenti. Per queste casistiche, verranno fornite, mediante successivo messaggio, le istruzioni per gli operatori di Sede, al fine di procedere con la concessione del beneficio previsto dal decreto-legge n. 104/2020 e dalle successive proroghe previste dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (abrogato dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 176/2020, a decorrere dal 25 dicembre 2020, di cui restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla sua base).

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie ad un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale dell’INPS.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 125/2020 e il messaggio n. 4358 del 2020).

3. PRECISAZIONI SUGLI INDIRIZZI AMMINISTRATIVI PER I RIESAMI DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo si segnala che la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, deve essere verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e che il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.


Detto ciò visto il nuovo DPCM del 16-01-2021 che porta la Sicilia in zona rossa per tutti coloro che debbano presentare il riesame per le domande respinte dovranno contattarci telefonicamente e spiegheremo la procedura per ognuno di Voi in base alla respinta e la documentazione necessaria per il riesame.


Lo Staff

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