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Indennità ISCRO

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Per avere diritto alla prestazione è necessario possedere specifici requisiti alla data della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione della prestazione. Il pagamento si articola in sei mensilità di importo compreso tra 250 e 800 euro mensili che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo mensile è calcolato in funzione dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato da Agenzia delle Entrate ed in possesso dell’Istituto al momento della domanda. La prestazione è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e può essere richiesta una sola volta nel triennio entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento. Si ribadisce che ISCRO è una misura sperimentale per il cui finanziamento è previsto un apposito stanziamento: l’INPS, pertanto, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, la prestazione non potrà essere riconosciuta. Per approfondimenti:- all’articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - Istituzione della prestazione ISCRO; - all’articolo 2, comma 26 della legge dell’8 agosto 1995 n. 335 - Gestione separata;- comma 1 dell’articolo 53 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 –


Requisiti per accedere alla prestazione

Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità; Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019). Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità; Avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (es. per le domande 2021, il reddito 2020 deve essere inferiore al 50% della media dei redditi 2017, 2018, 2019). Per le domande presentate nel 2021, aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro; Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

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