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PENSIONE DI INABILITA'

Oggetto


Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020. Presentazione istanze telematiche e precisazioni


Premessa

Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.

Con riguardo al riconoscimento della maggiorazione e del relativo incremento in favore dei soggetti aventi diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, con il presente messaggio si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza.


1. Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la seguente tipologia di Prodotto:

  • Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI

  • Prodotto: REDDITUALE

  • Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE

Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta.

In tal senso deve intendersi rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.

A tale fine è necessario indicare nel campo ‘Note’ della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.

La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.

Si precisa che per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate a favore degli invalidi civili.

Gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.

Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, al fine di ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.


2. Precisazioni

Con riferimento al paragrafo 2 della circolare n. 107 del 23 settembre 2020 “Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” si precisa che, ai fini della determinazione dell’importo spettante, si deve tenere conto degli aumenti di perequazione tempo per tempo intervenuti.

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